ISCOS EMILIA ROMAGNA

ISTITUTO DI COOPERAZIONE E SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE

Statuto di Iscos Emilia Romagna ETS

ART. 1 (Denominazione e finalità)
È costituita, con sede legale in Bologna, l’Associazione denominata “ISCOS EMILIA-ROMAGNA”.
La denominazione, a seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, sarà automaticamente integrata in “ISCOS EMILIA-ROMAGNA ETS”.
L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali la promozione dell’attivismo civico, la realizzazione di interventi a beneficio di fasce di popolazione fragile e la promozione di azioni tese al miglioramento della qualità della vita della collettività, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.
L’Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 (Scopi e attività prevalenti e secondarie)
L’Associazione persegue le proprie finalità svolgendo in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, tra quelle previste dall’articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni:
– la cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni, realizzando principalmente progetti in favore del raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: 1. Sconfiggere la povertà; 2. Sconfiggere la fame; 5. Parità di genere; 8. Lavoro dignitoso e crescita economica;
– promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata attraverso, a titolo esemplificativo, la realizzazione di convegni, seminari anche laboratoriali, la diffusione di materiale di studio, la realizzazione di pubblicazioni su queste tematiche;
– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 attraverso, a titolo esemplificativo, la realizzazione di progetti e di campagne;
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale promosse attraverso, a titolo esemplificativo, la realizzazione di eventi, convegni, seminari e la realizzazione di pubblicazioni o comunque di materiale di approfondimento sulle tematiche affrontate dall’associazione;
– organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o storico finalizzate alla valorizzazione del bene relazionale ed alla crescita culturale dei partecipanti;
– beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di
cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite.
L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, per esempio attraverso l’organizzazione di eventi, cene sociali ecc., e attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Attività)
Per il proseguimento delle suddette finalità ISCOS EMILIA-ROMAGNA ETS potrà dare vita a tutte le attività e le iniziative ritenute utili o necessarie, anche in collaborazione con altri Enti aventi analoghe finalità solidaristiche.
ISCOS EMILIA-ROMAGNA ETS per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, può presentare progetti e iniziative a istituzioni, organizzazioni, fondazioni o autorità regionali, nazionali e internazionali interessate alla cooperazione e alla solidarietà internazionale.
L’Associazione può avvalersi di volontari, soci o non soci dell’ETS, nello svolgimento delle proprie attività.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo.
I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ISCOS EMILIA-ROMAGNA ETS potrà aderire a enti, organizzazioni, associazioni e federazioni regionali o nazionali con cui condivide le medesime finalità

ART. 4 (Patrimonio e Bilancio)
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Il patrimonio di ISCOS Emilia-Romagna è costituito da:
a) quote associative;
b) proventi derivanti da sottoscrizioni, in particolare tra i cittadini, le imprese
e gli altri enti dell’Emilia Romagna;
c) contributi comunque incassati per la realizzazione delle attività previste;
d) lasciti e donazioni;
e) ogni altra elargizione consentita dalla Legge ed accettata dal Consiglio;
f) contributi dello Stato, enti o istituzioni finalizzati al sostegno di specifiche
e documentate attività o progetti. L’esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il 30/05 per la definitiva approvazione.
L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il 30 (trenta) maggio per la definitiva approvazione.
Il Bilancio e la relazione di missione, una volta approvati, unitamente alla delibera di approvazione, saranno pubblicati sul bollettino informativo o sul sito internet dell’Associazione, per garantire la massima diffusione. L’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 5 (Soci)
Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degli organi dell’Associazione. Possono essere soci di ISCOS EMILIA-ROMAGNA ETS le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, con o senza personalità giuridica, richiedenti che condividano gli scopi dell’associazione e che si impegnino a realizzarli.
Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua, determinata dal Consiglio con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l’anno successivo. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno diritto alcuno rispetto all’associazione, tantomeno sul patrimonio della stessa. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili né rimborsabili.
Modalità di associazione
I soggetti che intendono far parte dell’Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che dovrà contenere: l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato anche verbalmente e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. In tal caso, chi l’ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere e ottenere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera in materia, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Diritti e doveri degli Associati
Gli associati hanno il diritto di:
– eleggere gli organi dell’Associazione;
– essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
– frequentare la sede dell’associazione;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
– concorrere all’elaborazione delle linee guida dell’attività attraverso la partecipazione alle assemblee;
– ricevere entro i termini previsti dal presente statuto le convocazioni delle assemblee;
-accedere ai libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo mediante
posta elettronica certificata o raccomandata anche a mano. Il Consiglio Direttivo deve garantire l’accesso alla documentazione entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza. La riproduzione delle informazioni, in qualsiasi modo effettuata, è vincolata al trattamento dei dati personali ivi presenti alla circostanza che sia motivato dall’esercizio di diritti/doveri associativi, dall’esercizio di azioni a tutela della propria posizione di associato o a tutela della stessa associazione e per l’espletamento di obblighi di legge.

Gli associati hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e l’eventuale Regolamento interno;

– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i
termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, dell’eventuale Regolamento interno, che non rispetta le delibere degli organi dell’Associazione, oppure arreca gravi danni materiali o morali all’associazione può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare per iscritto le proprie controdeduzioni.
L’associato può in ogni momento recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione che provvederà ad annotarla nel
libro degli associati.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso,
pur-ché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima

ART. 6 (Organi dell’Associazione)
a) L’Assemblea
b) Il Consiglio direttivo
c) Il Presidente
d) Il Direttore
e) L’Organo di controllo

ART. 7 (L’Assemblea)
L’Assemblea è composta da tutti i soci regolarmente iscritti. L’Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno ed è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di questi, da un socio, o dal legale rappresentante di socio diverso da persona fisica, ovvero da persona designata dagli intervenuti.
Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore ovvero da persona designata dagli intervenuti.
La convocazione dovrà effettuarsi mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio; la convocazione deve essere spedita con lettera raccomandata A/R o inviata per e-mail di cui sia data la conferma del ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima, contenente: ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e seconda convocazione. Quest’ultima non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
L’Assemblea ordinaria:
a) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo, determinandone il
numero e di cui la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati;
b) nomina e revoca l’Organo di controllo;
c) approva il bilancio consuntivo, la relazione di missione e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull’esclusione degli associati;
f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea straordinaria:
h) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
i) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
l) delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo,
m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
Funzionamento dell’Assemblea degli Associati In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati, in seconda convocazione, successiva di almeno 24 (ventiquattro) ore alla prima, l’assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Il voto degli associati in Assemblea è singolo, per qualsiasi deliberazione.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. I soci diversi dalle persone fisiche sono rappresentati in assemblea dal proprio
legale rappresentante o da un terzo, debitamente autorizzato da questi per iscritto. Ogni associato ha diritto ad un voto. Si applica l’articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe. L’assemblea e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

– sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti. L’Assemblea straordinaria, per le decisioni relative alle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto e per le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita alla presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole di quattro quinti dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8 (Il Consiglio direttivo)
Il Consiglio è composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre e non superiore a nove, secondo le deliberazioni dell’Assemblea.
Il Consiglio dura in carica quattro anni, in ogni caso fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno in cui scade il quadriennio, ed i suoi membri sono rieleggibili per ulteriori due mandati.
In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri l’Assemblea potrà deciderne la sostituzione con altro componente il cui mandato durerà fino allo scadere del Consiglio.

Allo scadere dei quattro anni il Consiglio rimane in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’elezione dei nuovi Consiglieri. Ai Consiglieri spetta in ogni caso il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’incarico, fatta salva la delibera assembleare di attribuzione di indennità di carica adottata nel rispetto dei vincoli di cui al Codice del terzo settore. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la
maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza
dei presenti. Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia competenza esclusiva dell’assemblea per legge o per statuto, in particolare, tra gli altri:
a) elegge al suo interno il Presidente;
b) nomina il Direttore;
c) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
d) propone all’Assemblea l’eventuale esclusione dei soci;
e) determina la quota associativa;

f) predispone le bozze del bilancio di esercizio, della relazione di missione ed eventualmente del bilancio sociale di cui all’articolo 4, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
g) individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
h) delibera sull’istituzione di sedi operative decentrate sul territorio regionale;
i) delibera dell’assunzione di personale
l) delibera circa l’adesione di ISCOS EMILIA-ROMAGNA ETS a reti o piattaforme settoriali di secondo livello, italiane e/o internazionali;
m) delibera circa l’apertura di sedi e/o riconoscimento dell’associazione in Paesi terzi.
Il funzionamento del CD prevede che il Consiglio Direttivo si riunisca tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e, in ogni caso, almeno due volte all’anno. È convocato mediante lettera o email contenente l’ordine del giorno, inviati sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il
quale redige il verbale. Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono
essere fisicamente presenti alla riunione. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
– il Presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. I verbali delle riunioni, firmati da chi presiede, sono trascritti in un apposito
libro. Il Consiglio direttivo può delegare, nei limiti stabiliti dal presente statuto parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri. La rappresentanza dell’associazione spetta al Presidente e spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del Consiglio direttivo.
Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

ART. 9 (Il Presidente)
Il Presidente di ISCOS Emilia-Romagna è nominato dal Consiglio direttivo e rimane in carica per quattro anni e può essere riconfermato.
Il Presidente:
a) ha la firma e la rappresentanza legale dell’associazione per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
b) cura i rapporti con le Istituzioni, gli Enti e gli Organismi nazionali ed internazionali;
c) convoca e presiede l’Assemblea;
d) convoca e presiede il Consiglio.
Il Presidente può delegare particolari poteri di rappresentanza al Direttore, con apposita procura.

ART. 10 (Il Direttore)
Il Direttore di ISCOS Emilia-Romagna è nominato dal Consiglio direttivo. Dura in carica per il periodo deciso dal Consiglio all’atto della nomina e può essere riconfermato.
Il Direttore:
a) dirige ISCOS Emilia-Romagna e ne coordina gli uffici operativi per la razionale attuazione dei programmi e delle iniziative di rispettiva competenza;
b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;
c) assicura a ISCOS Emilia-Romagna le prestazioni necessarie da parte di personale dipendente o di collaboratori esterni e ne dirige l’attività;
d) può essere delegato dal Presidente in relazione a particolari poteri di rappresentanza con apposita procura;
e) può firmare accordi di partenariato operativi per la realizzazione di progetti secondo le finalità dell’associazione, su incarico del Consiglio direttivo.

ART. 11 (Organo di controllo)
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o per libera determinazione dell’assemblea. In caso di organo di controllo collegiale esso sarà composto di tre membri e
due supplenti. L’organo di controllo dura in carica quattro anni. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art.
2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 (Verifica dei soci)
I soci potranno in ogni momento verificare sul campo lo stato di avanzamento dei progetti alla cui realizzazione l’associazione ha contribuito in modo determinante. In questi casi, il Consiglio direttivo potrà riconoscere la copertura delle spese di viaggio e permanenza all’estero. Sono esclusi anche in questo caso compensi monetari.

ART. 13 (Scioglimento)
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole dei tre quarti terzi dei soci, la quale nomina un liquidatore. In caso di scioglimento o di qualsiasi altra causa di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

ART. 14 (Rinvio)
Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto valgono in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti.
f.to Filippo Pieri
FRANCESCO VERONESI Notaio